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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25

 

Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

 

(GU n. 57 del 8-3-2002)

 

 www.AmbienteDiritto.it

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

 Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;

 Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;

 Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

 1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito dal seguente:

 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

 

 

 Avvertenza:

 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E).

 Note alle premesse:

 - L'art 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 - L'art 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti.

 - La direttiva 98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 131 del 5 maggio 1998.

 - La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16. I commi l e 2 dell'articolo 1 della succitata legge cosi' recitano:

 "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva".

 - L'allegato A della citata legge n. 422 del 2000 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

 - Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE, e 99/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Il testo del decreto e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265. Note all'art. 1:

 - Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104.

 

Art. 2.

 1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente:

 

 "Titolo VII-bis

 PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

 

 Art. 60-bis (Campo di applicazione). - 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori controi rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

 2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.

 3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

 4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

 5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.

 Art. 60-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

 a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

 b) agenti chimici pericolosi:

 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.

Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

 c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;

 d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter;

 e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-quater;

 f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

 g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

 h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

 Art. 60-quater (Valutazione dei rischi). - 1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

 a) le loro proprieta' pericolose;

 b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;

 c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

 d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;

 e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;

 f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

 g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.

 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 60-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 60-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

 3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

 5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

 6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.

 Art. 60-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

 a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

 b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

 c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

 d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;

 e) misure igieniche adeguate;

 f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;

 g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.

 Art. 60-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).

- 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 60-bis, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':

 a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;

 b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

 c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

 d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies e 60-undecies.

 2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

 3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 60-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.

 5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni

pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

 a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

 b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

 6. Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in  particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo di vigilanza.

 Art. 60-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

 3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:

 a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei

rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

 b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

 Art. 60-octies (Informazione e formazione per i lavoratori). - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

 a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

 b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

 c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

 d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

 a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 60-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

 b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

 4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

 Art. 60-novies (Divieti). - 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.

 2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.

 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attivita':

 a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

 b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;

 c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:

 a) i motivi della richiesta di deroga;

 b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;

 c) il numero dei lavoratori addetti;

 d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;

 e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

 Art. 60-decies (Sorveglianza sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

 a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

 b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

 c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le

eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

 3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

 4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

 5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

 6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in

maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

 a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 60-quater;

 b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

 c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

 d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

 8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

 Art. 60-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). - 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 60-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

 2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.

 Art. 60-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori).

- 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.

 Art. 60-ter decies (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 2. Con uno e piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attivita' produttive, la Commissione di cui al com-ma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

 3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio moderato di cui all'articolo 60-quinquies, comma 2, in  relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

 4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".

 

 Note all'art. 2:

 - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,  92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni  ionizzanti) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.

 - Le norme contenute nel titolo VII del gia' citato decreto legislativo n. 626 del 1994 (articoli da 60 a 72) riguardano la protezione da agenti cancerogeni mutageni.

 - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.

 - Il decreto ministeriale 4 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282.

 - Il decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128.

 - Il decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

 - Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48.

 - La direttiva 94/55/CE, del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L319.

 - L'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, cosi' recita:

 "Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si intendono per:

 a) "operatore : il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;

 b) "nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;

 c) "merci pericolose : quelle merci classificate nel codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;

 d) "merci inquinanti :

idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato l;

sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;

sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;

 e) "MARPOL : la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore il 1 gennaio 1998;

 f) "codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997;

 g) "codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;

 h) "codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;

 i) "raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1 gennaio 1998;

 j) "risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20a sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino);

 k) "autorita' competenti : le autorita' e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3;

 l) "spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.".

 - Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58.

 - Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191.

 - Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81.

 - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223.

 - L'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) cosi' recita:

 "Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attivita' comportante esposizione ad un agente, in conformita' al parere del medico competente e' assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.

 Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.

 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della 1egge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.

 3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontamento temporaneo agli effetti del comma 2.".

 

Art. 3.

 Sanzioni

 1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: "60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies,commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7;".

 2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.626/1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: "60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".

 3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le seguenti: "60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies;

60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7,".

 4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti: "60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".

 5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere le seguenti: "60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 60-undecies;".

 

 

 Note all'art. 3:

 - L'art. 89 del gia' citato decreto legislativo n. 626  del 1994 cosi' recita:

 "Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro  e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre  milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,  commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi  1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86,  comma 2-ter.

 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da  lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione  degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e  q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,  comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,  commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater  e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),  6), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55,  commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,  comma 1; 66, comma 2; 67, commi l e 2; 68; 69, commi 1, 2 e  5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;  81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

 b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la  violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,  lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi l e 3; 9, comma  2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma  4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66,  commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3;  77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi l e 4; 87, commi l e 2.

 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a  lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi  5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e  8; 87, commi 3 e 4".

 - L'art. 90 del gia' citato decreto legislativo n. 626  del 1994 cosi' recita:  "Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1.

 I preposti sono puniti:

 a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da  lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione  degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e  q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15,  comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35,  commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,  38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma  2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,  comma 1; 67, commi l e 2; 68; 69, commi l e 2; 78, comma 2;  79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;  b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da  lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli  articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi  1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e  c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;  56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.". 

- L'art. 92 del gia' citato decreto legislativo n. 626  del 1994 cosi' recita:  "Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente).

- 1. Il medico competente e' punito:

 a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;

 b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche' del comma 3 e 70, comma 2.".

 

Art. 4.

 Norme transitorie

 1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.

 

Art. 5.

 Abrogazioni

 1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.

 2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato.

 3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.

 

 Note all'art. 5:

 - Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200.

 - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro), abrogato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105.

 

Art. 6.

 Disposizioni finali

 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Tale normativa di attuazione e' adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

 

 Note all'art. 6:

 - L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, cosi'  recita:

 "Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle  decisioni dirette alla formazione degli atti normativi  comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione  degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione  europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da  legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio  del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".

Art. 7.

 1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:

 

 Allegato VIII-ter

 (articolo 60-ter, comma 1, lettera d)

 

 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

 

EINECS CAS NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE

 8 ore4 Breve

 Termine5

 mg/m3 Ppm mg/m3 ppm

 5 3 7

 Piombo inorganico e

 suoi composti 0,15

 

 1. EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.

 2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number.

 3. La notazione Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilita' di assorbimento significativo attraverso la pelle.

 4. Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.

 5. Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non

altrimenti specificato.

 6. mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.

 7. ppm parti per milione di aria (ml/m2).

 

 Allegato VIII-quater

 (art. 60-ter, comma 1, lettera e)

 

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA  SANITARIA

Piombo e suoi composti ionici.

 1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PdB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

 2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

 l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;

 nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue.

 

 Allegato VIII-quinquies

 (art. 60-novies, comma 1)

 

 DIVIETI

a) Agenti chimici

 

N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concentrazione per l'esenzione

 

202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1% in peso suoi sali

202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso e suoi sali

202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso sali

202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso

 

 | Direttore interdipartimentale Stato di origine | dell'industria competente

---------------------------------------------------------------------

 |Nord-Pas-de-Calais 941, rue |Charles Bourseul B.P. 838 59508Belgio |Douai Cedex

---------------------------------------------------------------------

 |Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex

---------------------------------------------------------------------

Italia |

---------------------------------------------------------------------

 a) Valle d'Aosta, Piemonte, |

Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456 Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3

---------------------------------------------------------------------

 |Provence-Côte d'Azur-Corse 37,  |boulevard Périer 13285 Marseille  b) Altre regioni |Cedex 8

---------------------------------------------------------------------

 |Lorraine 1, rue Eugène Schneider Lussemburgo |57045 Metz Cedex

---------------------------------------------------------------------

 |Nord-Pas-de-Calais 941, rue  |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Paesi Bassi |Douai Cedex

---------------------------------------------------------------------

Repubblica Federale Tedesca |

---------------------------------------------------------------------

 a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Hambourg, Brême |Douai Cedex

---------------------------------------------------------------------

 b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082 Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex

---------------------------------------------------------------------

 |Lorraine 1, rue Eugène Schneider  c) Sarre |57045 Metz Cedex

---------------------------------------------------------------------

 |Ile-de-France 152, rue de Picous Regno Unito |75570 Paris Cedex 12

---------------------------------------------------------------------

 |Ile-de-France 152, rue de Picous Irlanda |75570 Paris Cedex 12  b) Attivita' lavorative: Nessuna

 (1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemica l Substance

 (2) CAS Chemical Abstracts Service

 

 Allegato VIII-sexties

 (articolo 60-sexies, comma 2)

 

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione  |delle frazioni granulometriche per la misurazione UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.

---------------------------------------------------------------------

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti  |generali per le prestazioni dei procedimenti di UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.

---------------------------------------------------------------------

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla  |valutazione dell'esposizione per inalazione a  |composti chimici ai fini del confronto con i valori UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.

---------------------------------------------------------------------

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori  |diffusivi per la determinazione di gas e vapori. UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.

---------------------------------------------------------------------

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di  |assorbimento mediante pompaggio per la  |determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi UNI EN 1076:1999 |di prova.

---------------------------------------------------------------------

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di  |misurazione di breve durata con tubo di UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

---------------------------------------------------------------------

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il  |campionamento personale di agenti chimici. UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.

---------------------------------------------------------------------

UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.

---------------------------------------------------------------------

 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il  |campionamento di agenti chimici con portate UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002

 

 CIAMPI

 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri

 Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

 Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 Sirchia, Ministro della salute

 Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

 Castelli, Ministro della giustizia

 Frattini, Ministro per la funzione pubblica

 Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 www.AmbienteDiritto.it